La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura rammenta che con D.M. n. 682666 del 12.12.2023, sono state rideterminate le giornate aggiuntive di interruzione temporanea obbligatoria, esclusivamente per le GSA 9, 10 e 11, compresi i Compartimenti di Civitavecchia e Roma Fiumicino, di cui alla tabella dell’articolo 2 del citato Decreto Ministeriale n. 208415 del 18/04/2023.
Si conferma che, per le unità – iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi ricadenti nelle GSA 9, 10 e 11 compresi i Compartimenti di Civitavecchia e Roma Fiumicino ed autorizzate in licenza all’utilizzo delle reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti – che alla data di pubblicazione del richiamato D.M. n. 682666 del 12.12.2023, avessero già effettuato il fermo per un numero di giornate superiori a quanto previsto dalla tabella aggiornata, potranno effettuare la pesca nelle giornate festive – come previsto nel Decreto 272243 del 25 maggio 2023 di deroga all’attività di pesca nel periodo delle festività 2023 – senza dover recuperare le giornate eccedenti “entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi come stabilito all’art. 1, comma 3, dello stesso decreto.
Inoltre, si conferma che, analogamente a quanto è stato stabilito con la nota 28718 del 31 maggio 2023 in merito alla possibilità di considerare la giornata del 2 giugno 2023 come giornata «lavorativa anche se le imprese optano per non effettuare l’attività di pesca”. .” e, pertanto, “la stessa può essere considerata utile al rispetto delle misure tecniche previste all’articolo 6 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 208415 del 18/04/2023.”, tale previsione può essere applicata anche per la pesca nelle ulteriori giornate festive individuate sempre con il Decreto 272243 del 25 maggio 2023 sopra richiamato, fermo restando l’obbligo di recuperare la giornata di pesca secondo le modalità previste all’art. 1 comma 3 dello stesso Decreto.