“Ricorso infondato e respinto”. Il TAR del Lazio ha pronunciato la sentenza che ha visto la FLAI CGIL perdere contro il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nei confronti della CONFSAL Pesca per l’annullamento di due decreti del 2013.

La FLAI CGIL aveva impugnato i decreti con cui il MIPAAF, nell’ambito del programma nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura 2013-2015, aveva stabilito le modalità di presentazione dei programmi, gli obiettivi da realizzare, le risorse finanziarie assegnate ed i criteri di valutazione dei programmi stessi. Il Ministero delle Politiche Agricole e la CONFSAL Pesca, costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La FLAI CGIL asseriva che la CONFSAL Pesca non poteva essere ammessa a presentare programmi ed obiettivi da realizzare e dunque anche alle risorse finanziarie assegnate dal Ministero, perché – sostenevano – “priva di requisiti richiesti dall’art. 2 d. l. n. 221/13” e fondi ad essa destinati.

Il d.m. del 04/07/13 ha individuato anche la CONFSAL Pesca tra le “organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo di riferimento nel settore della pesca depositato presso il CNEL”, anche per questo l’inclusione della CONFSAL Pesca risulta legittima secondo quanto risultato dagli atti di causa.

Inoltre, il Ministero del lavoro, nel rispondere alla richiesta del ministero delle politiche agricole di indicare le organizzazioni sindacali che avevano stipulato il contratto collettivo nazionale di riferimento del settore della pesca, ha evidenziato che ai suoi atti risultavano una serie di contratti tra cui quello stipulato proprio dalla CONFSAL Pesca. Se è vero che il Ministero del lavoro non ha espressamente qualificato come “di riferimento” il contratto stipulato dalla CONFSAL (come deduceva la parte ricorrente), è pur vero, che la stessa amministrazione non ha attribuito tale qualifica a nessuno dei contratti, ivi compreso quello stipulato dalla ricorrente.

Il TAR ha rilevato che la pretesa della FLAI CGIL di essere l’unica organizzazione di lavoratori a potere rientrare nella categoria di cui all’art. 2 lettera d) del decreto direttoriali e del 10.06.13, concernente le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti “di riferimento” nel settore della pesca, “non è supportata – si legge nella sentenza – da adeguata produzione probatoria non avendo la stessa fornito alcun significativo riscontro documentale in ordine alla rilevanza, nel settore oggetto di causa, del contratto collettivo dalla stessa stipulato. Per altro, il concetto di ‘maggiore rappresentatività’ delle organizzazioni di categoria richiamato da FLAI CGIL, non può essere considerato quale indice univoco dell’esistenza del requisito richiesto dall’art. 2 comma5 undecies d.l. n. 225/10 ai fini dell’ammissione al finanziamento tenuto conto anche delle peculiari finalità di ‘promozione della cooperazione’, ‘promozione dell’associazionismo’ e ‘promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti’”.

Questi ed altri elementi prospettati dalla FLAI CGIL (come si può verificare nella lettura della sentenza integrale a fine pagina) non sono univocamente indicativi della mancanza di requisiti per l’ammissione ai benefici. Altre esternazioni della FLAI CGIL “sono solo dedotte e non comprovate in alcun modo”. Per questi, ma non solo per questi motivi, “il ricorso è infondato – si legge – e deve essere respinto”. Così dunque si è deciso in camera di consiglio del 10 gennaio dai magistrati P. Morabito, M. Francavilla,e M. L. Maddalena.

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