Il Decreto legge del 17 marzo 2020, n°18 “Cura Italia” all’art.78 prevede l’attivazione di uno stanziamento totale di 100 milioni di euro su un Fondo desinato al settore agricolo e all’arresto temporaneo delle attività di pesca per tutte le imprese. In attesa dei provvedimenti attuativi del Decreto legge, si ritiene utile comunicare che ai fini della corresponsione dei contributi che saranno previsti, è necessaria la dimostrazione dell’avvenuta interruzione dell’attività di pesca e la contezza delle giornate di fermo di emergenza effettuate.  
 
Pertanto, al fine di poter attestare l’effettiva interruzione dell’attività di pesca e quantificarne la durata, le imprese di pesca armatrici che non svolgono attività sono tenute a depositare presso l’Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l’interruzione, i pertinenti documenti di bordo (ivi compreso, ove previsto, anche il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del carburante) che saranno riconsegnati dalle competenti Autorità marittime alla ripresa dell’attività di pesca.  
 
In relazione alle contingenti circostanze emergenziali, nel corso dell’attuale periodo di vigenza delle disposizioni nazionali relative al contenimento epidemiologico, il deposito della predetta documentazione, deve intendersi debitamente assolto anche se tramite l’utilizzo dello strumento di posta elettronica (anche non certificata). In particolare, di ciascun documento richiesto, dovrà essere trasmessa copia scansionata delle seguenti pagine:  
 
Ruolino equipaggio = pagine recanti dati identificativi dell’imbarcazione e dell’impresa di pesca, nonché ultima pagina relativa ai visti si arrivo e/o partenza; Licenza di pesca e/o attestazione provvisoria = integrale; Libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del carburante = pagine recanti dati identificativi dell’imbarcazione e dell’impresa di pesca, nonché ultima pagina di carico/consumo carburante.  
 
L’Autorità marittima interessata, dovrà confermare, stesso mezzo, l’avvenuta ricezione dei suddetti documenti, procedendo, ove possibile, all’apposizione di visto digitale. Le giornate di inattività effettuate prima della consegna dei documenti di bordo dovranno essere autocertificate a cura dell’impresa armatrice dell’unità da pesca sulla base dell’allegato alla presente circolare. Alla luce di quanto sopra, si invitano le Autorità in indirizzo ad assicurarsi che le imprese armatrici adempiano a quanto previsto dalla presente circolare. DG PEMAC – PEMAC 04 – Prot. Uscita N.0006233 del 20/03/2020.

 

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