“A seguito dell’emanazione della circolare urgente prot. n° 6233 del 20/03/2020 sono giunte alla scrivente Amministrazione molteplici richieste sia dalle Associazioni di categoria che dalle Autorità marittime in merito alla corretta interpretazione della stessa“.
Lo annuncia la Dirigente del MIPAAF Eleonora Iacovoni – con dei chiarimenti sulla stessa circolare – inviata agli uffici marittimi, alle associazioni nazionali di categoria ed alle organizzazioni sindacali di settore come la nostra.
“In primo luogo si deve chiarire che la misura di emergenza prevista dall’art.78 c. 2 del D.L n. 18/2020 non è da considerarsi, ai sensi della attuale e vigente normativa europea e nazionale, come misura di fermo obbligatorio ovvero volontario. Trattasi invero di sospensione dell’attività economica dovuta a cause di forza maggiore derivati dall’emergenza sanitaria. L’attuazione della misura emergenziale – scrive – sarà effettuata sulla base di criteri e parametri che saranno definiti con successivi decreti da emanare, da parte dello scrivente Ministero, nei limiti delle risorse disponibili. Scopo della circolare prot. n°6233 del 20/03/2020 era quello di permettere una rapida e agevole verifica e computazione di quella parte di attività delle imprese che si svolge in mare.
Tuttavia, tenuto conto del rispetto delle misure di contenimento del rischio da contagio, di cui ai provvedimenti emergenziali, si dispone l’abrogazione della predetta circolare prot. N. 6233. Nell’ipotesi in cui le misure emergenziali dovessero essere attuate mediante applicazione della procedura prevista per l’arresto temporaneo, ai sensi del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, si forniscono indicazioni al ceto peschereccio in merito alla documentazione da produrre per attestare la sospensione, anche temporanea, dell’attività di pesca. A tal fine, gli armatori dovranno presentare agli Uffici marittimi di competenza una auto-dichiarazione di mancata effettuazione dell’attività di pesca per emergenza sanitaria, da inviare a mezzo posta elettronica certificata (o in mancanza, a mezzo mail ordinaria), entro le ore 24 del giorno precedente la sospensione delle attività.
In tale autodichiarazione dovranno essere indicate le unità in armamento che usciranno in mare e quelle costrette a sospendere l’attività per il giorno indicato. Per queste ultime l’armatore dovrà comunicare anche l’ubicazione dell’imbarcazione. Gli Uffici marittimi dovranno costituire, per ciascun armatore, un fascicolo contenente le autodichiarazioni presentate dall’armatore predetto. Non è, quindi, necessario – prosegue la circolare urgente – provvedere alla consegna dei documenti contestualmente alla presentazione dell’autocertificazione. Si raccomanda, tuttavia, a ciascun armatore di conservare tutta la documentazione dell’attività di pesca (a titolo esemplificativo e non esaustivo: VMS, corretta compilazione del giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco, libretto dei consumi del carburante, documenti di trasporto, ecc.), che, una volta cessato il periodo di emergenza sanitaria, dovrà essere trasmessa ai competenti Uffici Marittimi ai fini di comprovare la veridicità delle autodichiarazioni.
Si coglie l’occasione per rammentare che il Decreto ministeriale n°13128 del 30/12/2019 relativo alle modalità di esecuzione dell’arresto temporaneo obbligatorio delle unità da pesca che esercitano l’attività con il sistema a strascico nell’annualità 2020, prevede, per le unità da pesca che operino con attrezzi trainati (reti a strascico a divergenti, sfogliare, rapidi e reti gemelle a divergenti), l’effettuazione di ulteriori giorni di arresto temporaneo dell’attività di pesca rispetto al fermo continuativo. Il numero di tali giorni varia a seconda del Compartimento di iscrizione e a seconda della classe dell’imbarcazione.
Queste giornate di fermo possono essere effettuate a scelta delle imprese nel periodo ritenuto più adatto, e usufruire di queste giornate aggiuntive durante il periodo emergenziale è quindi consentito. I giorni utilizzati sono quindi utilmente computati per il periodo di fermo dell’anno in corso. Queste giornate aggiuntive dell’arresto temporaneo obbligatorio non verranno riconosciute ai fini di quanto previsto dall’art.78 c.2 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020″.