La circolare n. 9327093 del 19 novembre 2020 relativa all’interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva anno 2020

“In riferimento alle molteplici richieste pervenute alla scrivente Amministrazione sia dalle Associazioni di categoria che dalle Autorità marittime in merito alla possibilità, da parte delle imprese, di utilizzare i giorni di arresto temporaneo effettuati nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID 19 nel conteggio dei giorni aggiuntivi previsti all’art.2 del Decreto ministeriale n°13128 del 30/12/2019 relativo alle modalità di esecuzione dell’arresto temporaneo obbligatorio delle unità da pesca che esercitano l’attività con il sistema a strascico nell’annualità 2020 si rappresenta quanto segue.

Considerato che l’interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva può essere effettuate a scelta delle imprese nel periodo ritenuto più adatto è consentito usufruire delle giornate di arresto temporaneo volontario effettuate a causa dell’emergenza epidemiologica COVID 19 per il raggiungimento delle giornate aggiuntive di cui all’art.2 del D.M. n°13128 del 30.12.2019. I giorni utilizzati sono quindi utilmente computati per il periodo di fermo aggiuntivo obbligatorio dell’anno in corso.

Resta inteso che, qualora le Regioni attivassero le procedure di concessione dei contributi sulla misura di arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca di cui alla lett.d) dell’art.33 del
Reg. (UE) n°508/2014, le giornate di arresto temporaneo volontario effettuate per emergenza epidemiologica non potranno essere riconosciute qualora utilizzate dall’impresa per il raggiungimento delle giornate aggiuntive di cui all’art.2 del D.M. n°13128 del 30.12.2019“.

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