Secondo quanto previsto dal Decreto n. 2 del 14 marzo 2023, la scadenza per la presentazione delle istanze di fermo pesca per l’annualità 2022, già fissata al 15 marzo 2023 è stata prorogata di ulteriori 30 giorni a far data dalla pubblicazione del suddetto Decreto n. 2 del 14 marzo 2023.

Il Decreto Interministeriale n. 1 del 7 marzo 2023, in esecuzione della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone che per l’anno 2022 è riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Le imprese interessate a ricevere l’indennità, in base a quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto, potranno presentare, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico  “CIGSonline”, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.

La procedura, le istruzioni e gli allegati per l’inoltro delle istanze sono disponibili nella pagina web Fermo Pesca.

L’unico strumento di pagamento dell’imposta di bollo è disponibile utilizzando, il sistema di pagamento “PagoPA“, attivabile attraverso l’apposita funzione integrata, all’interno dell’applicativo CIGSonline. Solo alla conclusione positiva della procedura di pagamento sarà possibile inoltrare la domanda. Si invita pertanto a tener conto dei tempi tecnici necessari per la procedura di pagamento, soprattutto in prossimità del termine di presentazione. Questo Ministero non è responsabile di ritardi nell’invio delle istanze rispetto alla data perentoria del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto sul sito Istituzionale del Ministero del Lavoro, causati da eventuali rallentamenti nelle tempistiche delle procedure di pagamento sul sistema “PagoPA”.

La Direzione generale degli Ammortizzatori sociali svolge l’istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, elabora gli elenchi degli aventi diritto, per giurisdizione di Direzione Marittima e quantifica l’ammontare per ciascun marittimo. Qualora le richieste aziendali superino lo stanziamento previsto, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

Il Decreto Interministeriale è in corso di registrazione presso gli Organi competenti. Si ribadisce quanto già previsto dall’articolo 4, comma 6, del Decreto Interministeriale n. 1 del 7 marzo 2023, in tema di improcedibilità delle istanze prive del visto dell’Autorità Marittima. Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal predetto Decreto Interministeriale.

Si invitano gli utenti a monitorare il canale comunicazioni CIGSonline, sul quale verranno notificate comunicazioni e richieste di integrazioni documentali, relativamente alle istanze presentate.

Sono considerate inammissibili:

  • le istanze prive delle indicazioni di cui al comma 2, degli allegati di cui al comma 3, dell’articolo 4 del decreto interministeriale n. 1 del 07/03/2023;
  • le istanze presentate oltre il termine previsto a pena di decadenza;
  • le istanze presentate con modalità differenti dall’invio telematico attraverso la piattaforma CIGSonline.