L’INPS, con il mess. 12 gennaio 2024 n. 157, fornisce le prime istruzioni operative relative alle nuove modalità di calcolo dell’indennità di malattia dei lavoratori marittimi introdotte, dal 1° gennaio 2024, dalla Legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 156, L. 213/2023) ha introdotto modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia specifiche dei lavoratori marittimi (artt. 6 e 10 RDL 1918/37 conv. in L.  831/38).

Di conseguenza l’INPS, con il mess. 12 gennaio 2024 n. 157, fornisce le prime istruzioni operative relative alle nuove modalità di calcolo.

Come funziona il calcolo dell’indennità di malattia per i marittimi?

La tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti distinte prestazioni:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare (artt. 6, 7 e 10 RDL 1918/37 conv. in L.  831/38). In particolare, queste prestazioni, prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024, erano indennizzate in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;
  • indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
  • temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio per il 2024 ha modificato la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare.

In particolare, si prevede che – per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 – l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione.

Inoltre si prevede che, con riferimento alla base di calcolo, l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso; laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Indicazioni per le strutture INPS

Poiché la predetta modifica legislativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e, conseguentemente, il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi è in corso di aggiornamento, per assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi, le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare devono essere provvisoriamente determinate – a cura delle Sedi Polo – sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.

In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.