Arrivano importanti chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025, che disciplina le indennità per le misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio relative all’anno 2024.
Secondo quanto specificato in una nota ufficiale, per i marittimi imbarcati su unità da pesca operanti nelle GSA 17 e 18 (aree dell’Adriatico centrale e meridionale), e che abbiano svolto attività per un massimo di 72 ore settimanali, vengono riconosciute come giornate valide ai fini dell’indennità anche le restanti giornate settimanali di inattività, escluse le domeniche.
Tale prassi – già in uso – è stata confermata anche per il 2024 e servirà a semplificare la presentazione delle domande da parte degli armatori e dei lavoratori marittimi, nonché a facilitare la validazione delle giornate di fermo da parte delle Capitanerie di porto, attraverso la cosiddetta “scheda 9”.
L’invito agli Uffici marittimi è quello di attenersi scrupolosamente alle disposizioni fornite, al fine di garantire uniformità e correttezza nell’erogazione delle indennità.