Presso la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura è istituito l’elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») regolarmente contrassegnati ai sensi dell’art. 8 del regolamento (UE) n. 404/2011, da svolgersi dal 15 agosto al 31 dicembre di ogni anno.
Al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco per il triennio 2020/2022, gli interessati (armatori o proprietari) devono farne apposita richiesta in bollo, corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, da trasmettere esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pemac3@pec.politicheagricole.gov.it), entro il 20 luglio 2020, utilizzando il modello in allegato. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute fuori termine e con mezzi diversi da quello indicato, in quanto inammissibili.
Alla richiesta deve essere allegata copia della seguente documentazione:
- a) licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità;
- b) qualsivoglia documento e/o certificazione che faccia esplicito riferimento all’unità da pesca oggetto di richiesta (e-logbook, giornale di pesca, documenti commerciali, ecc.), comprovante la pesca degli esemplari di lampuga effettivamente catturati con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») e/o la commercializzazione, nel corso di ciascun dei seguenti anni: 2017, 2018 e 2019.
E’ necessario considerare le indicazioni che seguono:
A. La corretta compilazione del logbook o dell’e-logbook secondo le previsioni di legge costituiscono elemento essenziale per l’inserimento nell’elenco e la successiva titolarità di iscrizione negli anni a seguire. Resta inteso che le istanze carenti dei predetti requisiti sono dichiarate inammissibili.
DG PEMAC – PEMAC 03 – Prot. Uscita N.0010385 del 18.06.2020
- Effettuata l’analisi della documentazione allegata si provvederà a formalizzare l’iscrizione nell’elenco mediante rilascio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009, della relativa autorizzazione di pesca.
- E’ consentito, durante il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca, previa richiesta da parte degli interessati, ottenere la cancellazione definitiva dall’elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell’imbarcazione originariamente iscritta nell’elenco, con altra di proprietà e di similari caratteristiche tecniche di stazza e potenza (GT e kW).
- Si rammenta che durante l’esercizio dell’attività di pesca della lampuga (Coryphaena hippums) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD»), i comandanti delle unità da pesca devono assicurare che la struttura superficiale del («FAD») non sia coperta di materiale che comporti un rischio minimo di intrappolare specie non bersaglio e che quella sommersa deve essere composta esclusivamente da materiali che non intrappolino specie non bersaglio.
- Inoltre, i («FAD») devono essere costruiti con materiale biodegradabile. includendo un numero adeguato di contrappesi che garantisca, nel caso in cui la zattera venga staccata o si allontani, l’adagiamento sul fondo del mare, devono essere regolarmente mantenuti, sostituiti e se necessario rimossi quando non in uso. I («FAD») sostitutivi devono essere dello stesso tipo, design, costruzione, materiali e identificazione di quelli da sostituire. I («FAD») ancorati sostitutivi devono trovarsi nella stessa posizione dei («FAD») sostituiti.
- In caso di perdita o impossibilità di trasporto di un («FAD»), il comandante assicura la registrazione dell’ultima posizione nota e della sua data e, qualora obsoleti e non utilizzati, devono essere sempre recuperati.
- E’ vietato catturare pesci attratti da un («FAD») che non siano specie bersaglio.
Infine, a decorrere dal 1° agosto 2020, i comandanti di tutte le imbarcazioni inserite in elenco, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) delle stesse, sono obbligati ad adeguarsi, secondo le modalità di cui alla Circolare esplicativa del decreto ministeriale 13 aprile 2015, alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo.
Ma per il punto 5: “devono essere costruiti con materiale biodegradabile” che riferimento normativo c’è? non lo trovo da nessuna parte! Grazie